Di seguito si riporta quanto previsto dall’allegato 12 - Linee guida Covid-19
Disposizioni attuative delle Linee Guida FIN applicabili alle gare federali di carattere nazionale all’aperto e al chiuso previste dal calendario federale nelle discipline del Nuoto, Nuoto di fondo, Tuffi, Nuoto per Salvamento - Settori Agonistici e Master.
Le presenti disposizioni sono adottate, salvo modificazioni e fino a revoca, tenuto conto dell’andamento dell’emergenza pandemica e degli eventuali provvedimenti normativi in materia, anche in conformità alle previsioni contenute nell’art. 218, comma 1, del Decreto legge 19/05/2020 n. 34, recante disposizioni straordinarie in materia di regolamentazione dei Campionati sportivi a seguito dell’emergenza sanitaria.
Ad integrazione delle Linee guida relative alla gestione della “Emergenza COVID-19 Misure di sicurezza da adottare nelle piscine per le competizioni sportive”, consultabili nell’apposita sezione del sito federale, con la presente circolare vengono comunicate le prescrizioni valide per le discipline sportive in oggetto . Le parti aggiornate rispetto alla precedente circolare n. 4078/2020 sono evidenziate nel testo per una più agevole individuazione.
Disposizioni organizzative
1) A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, tutti i componenti di una squadra (atlete, atleti e staff) che devono partecipare ad una manifestazione, eccetto i minori di 12 anni, sono tenuti a esibire la Certificazione Verde COVID-19 di cui all’articolo
9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”). A sensi del citato D.L. 52/2021, le certificazioni verdi COVID-19 cd. rafforzate sono rilasciate al fine di
attestare una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.
2) Nel caso che un componente della squadra dovesse risultare positivo per COVID-19 al tampone, l’autorità sanitaria competente dovrà essere tempestivamente informata dalla Società e la persona positiva sarà isolata dal gruppo e seguirà il percorso previsto dalle autorità competenti. Tutti gli altri componenti della squadra, in funzione dei contatti avuti o meno con la persona positiva, seguiranno le indicazioni fornite dalle autorità stesse alle quali la Società darà massima collaborazione informando in anticipo dei protocolli di sicurezza adottati nell’impianto di allenamento da parte della Società stessa.
3) I Presidenti di Società devono sottoscrivere una “dichiarazione di responsabilità della società” a garanzia del rispetto delle procedure previste, da inviarsi via mail esclusivamente alla specifica casella di posta elettronica della manifestazione comunicata dalla Federazione unitamente alle disposizioni partecipative all’evento.
4) La stessa prescrizione di cui al punto 1) trova applicazione nei confronti dei Giudici Arbitro, del Delegato/Commissario e membri della Giuria designati, dei cronometristi, oltre che degli addetti alla sicurezza e del pubblico, se previsti.
5) La dichiarazione di cui al precedente punto 3) deve essere preventivamente inviata - entro le ore 12 del giorno precedente l’arrivo nell’impianto all’indirizzo mail che verrà di volta in volta comunicato dalla FIN al fine di procedere alla verifica della documentazione prima dell’arrivo di ciascun componente della Società nella sede di gara.
6) All’arrivo nell’impianto, tutti i partecipanti alla manifestazione minori di 12 anni devono consegnare l’apposita autodichiarazione .
7) La partecipazione alla gara è consentita solo in caso di integrale rispetto delle procedure sopra indicate.
8) Oltre alla stretta osservanza e applicazione delle misure di sicurezza previste per la prevenzione del rischio di contagio emanate dalle autorità competenti e dalla Federazione Italiana Nuoto, si raccomanda alle Società la massima attenzione alle misure di prevenzione nei giorni precedenti la gara.
9) Allo scopo di limitare il più possibile i contatti fra gli atleti, anche durante gli allenamenti, è opportuno considerare un programma di lavoro che riduca i contatti stretti all’interno della squadra.
10) Nelle tribune andranno osservate le distanze minime di sicurezza, con obbligo di indossare le mascherine; tale obbligo è previsto anche per impianti all’aperto salvo per quelli collocati in zona bianca sempreché sia possibile mantenere la distanza interpersonale di sicurezza e quando è possibile mantenere la distanza interpersonale di sicurezza, sempre salvo eventuali diverse disposizioni delle competenti Autorità locali.
*Manifestazioni Federali e Extrafederali – Fuori Regione: ogni atleta è tenuto a svolgere l’attività agonistica nell’ambito del proprio Comitato, ma può eventualmente partecipare a tutte le manifestazioni federali organizzate da un Comitato diverso da quello al quale è affiliata la società per cui è tesserato, previa autorizzazione di entrambi i Comitati interessati.
**Manifestazioni federali di carattere nazionale all’aperto e al chiuso: gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono tutti gli eventi e le competizioni individuati dalle Federazioni Sportive Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva ovvero dagli Organismi Sportivi Internazionali. Eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale
Norme disciplinari
La mancata osservanza delle disposizioni organizzative emanate dalla FIN per la gestione dell’emergenza COVID-19 rappresenta illecito disciplinare; pertanto si segnalano i provvedimenti disciplinari di cui saranno passibili i soggetti contravventori, in conformità alle previsioni contenute nell’art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19/05/2020 n. 34.
In particolare, si evidenziano le seguenti misure disciplinari:
g) La mancata produzione della “dichiarazione di responsabilità” sarà segnalata dagli Uffici federali al Giudice Arbitro il quale disporrà l’esclusione dalle gare degli atleti iscritti alla manifestazione, fermo restando gli eventuali ulteriori provvedimenti del Giudice Sportivo.
h) La mancata presentazione all’arrivo nell’impianto dell’autodichiarazione prevista dal punto 6) della presente normativa determinerà per i soggetti inadempienti il divieto di accesso alla struttura.