Il dipartimento per lo sport alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha integrato l'avviso del 25 marzo relativo al decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 sulle "Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza", specificando che viene eliminata la classificazione per colore delle zone di rischio e vengono rimosse le limitazioni relative alle capienze per eventi, competizioni sportive, allenamenti, attività sportiva e attività motoria di base.
Resta in vigore, in base a quanto disposto dall'art. 7, l'obbligo di possedere una delle Certificazioni Verdi COVID-19 da vaccinazione o guarigione (cd. green pass rafforzato) per l'accesso a piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso; spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione verde base per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità.
Escluse dall'obbligo di certificazione verde base le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.
Le disposizioni contenute dal decreto-legge sono valide dal 1° aprile fino al 30 aprile 2022.